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Agevolazione prima casa, come evitare la decadenza in caso di alienazione

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Con la Risoluzione n. 13/E del 26.01.17, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito fatti importanti emersi con le ultime pronunce della Corte di Cassazione in tema di agevolazione prima casa.

Partiamo da quello che già si sapeva per certo.

Come stabilito dal Testo unico dell’imposta di registro, se un contribuente trasferisce un immobile acquistato usufruendo dell’agevolazione prima casa entro 5 anni dall’acquisto, decade dal regime agevolato a meno che non ne acquista un altro da destinare ad abitazione principale entro 1 anno dall’alienazione del primo. La categoria catastale deve essere diversa da A1, A8 e A9.

La decadenza dal beneficio è evitata anche in caso di acquisto di un terreno sul quale costruire l’abitazione. Il tutto deve comunque avvenire entro un anno dalla cessione del primo immobile.

Il chiarimento dell’Agenzia

Dov’è il chiarimento fornito dalla risoluzione alla luce dell’evoluzione della giurisprudenza di legittimità? Il contribuente non decade dal regime agevolato neanche se alla data della cessione risulta già proprietario del terreno.  La componente fondamentale è dunque la destinazione di un immobile ad abitazione principale entro un anno dall’alienazione del primo. Questo vale sia per un immobile acquisito da terzi, sia per un immobile costruito in proprio, a prescindere dalla data di acquisto del terreno.

Dott. Marco Palano 31/01/17

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