
Con la circolare n. 13/E del 22 aprile 2016, l’Agenzia delle Entrate ha fatto chiarezza in merito alla riammissione al pagamento rateale di somme dovute in seguito ad un accertamento, per quei soggetti decaduti da tale istituto nei tre anni antecedenti il 15 ottobre 2015.
L’art 1, comma 134, della legge di stabilità 2016 prevede che “Nelle ipotesi di definizione degli accertamenti o di omessa impugnazione di cui al d.lgs. 19 giugno 1997 n. 218, i contribuenti che, nei trentasei mesi antecedenti al 15 ottobre 2015, sono decaduti dal beneficio della rateazione, sono riammessi al piano di rateazione inizialmente concesso ai sensi dello stesso decreto legislativo n.218 del 1997, limitatamente al versamento delle imposte dirette, a condizione che entro il 31 maggio 2016 riprendano il versamento della prima delle rate scadute”.
La norma riguarda quei soggetti che hanno definito le somme dovute mediante un atto di adesione all’accertamento, hanno optato per il pagamento rateale e sono decaduti dal piano per il mancato pagamento di una rata diversa dalla prima entro la scadenza per il pagamento della rata successiva.
Per poter beneficiare della riammissione è necessario che le somme dovute non siano antecedenti al 15 ottobre 2012 e che si tratti di imposte dirette ( IRPEF, IRES, IRAP e addizionali), lasciando fuori dal beneficio imposte come l’IVA.
La riammissione avviene mediante pagamento della prima rata scaduta, ovvero quella rata il cui mancato pagamento entro il termine di pagamento della rata successiva, ha comportato la decadenza dal beneficio del pagamento rateale. Il tutto ovviamente entro il 31 maggio 2016 sopra citato.
Nei 10 giorni successivi al pagamento, il contribuente è tenuto all’invio della quietanza di pagamento all’Ufficio competente tramite consegna diretta o per mezzo PEC. Il mancato invio non ha conseguenze in termini di validità del procedimento, ma è fondamentale per consentire all’Ufficio di individuarlo e attivare la procedura per la sospensione dei carichi iscritti eventualmente a ruolo e per il ricalcolo delle rate del piano di ammortamento da inviare al contribuente in tempo utile per il pagamento della rata successiva.
Il deposito della quietanza di pagamento sospende dunque le eventuali azioni esecutive nei confronti del contribuente e le sanzioni aggiuntive che vengono sospese in caso di riammissione in quanto esso annulla gli effetti della decadenza che quindi è come se non si fosse mai verificata (resta invece non sospesa la parte di sanzione relativa all’IVA).
In seguito al deposito della quietanza, è preclusa inoltre all’Ufficio, la possibilità di intraprendere nuove azioni esecutive nei confronti del contribuente a meno che la riammissione non viene richiesta in seguito a una segnalazione ai sensi dell’art 48-bis del D.P.R. n.602 del 1973, in questo caso l’Agente proseguirà nella riscossione delle somme.
Il mancato pagamento di due rate del nuovo piano, anche se non consecutive, comporta il decadimento definitivo dal regime di pagamento rateale e la ripresa della riscossione coattiva.
Dott. Marco Palano 26/04/2016