
L’art 1 della Manovra correttiva (DL 50/2017) ha esteso l’ambito di applicazione dello split payment. In particolare l’estensione ha riguardato i professionisti che emettono fatture nei confronti della PA. A partire dal primo luglio per questi ultimi l’emissione delle fatture verso la Pubblica Amministrazione dovrà contenere l’annotazione “Iva da versare a cura del cessionario ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/72”. In questo modo il cedente incassa solo l’imponibile. L’onere di versare l’Iva all’Erario rimane invece in capo alla stessa PA.
Cos’è lo split payment
Lo split payment è una forma di liquidazione IVA che prevede che nei rapporti con la Pubblica Amministrazione sia quest’ultima a contribuire l’imposta relativa alla transazione.
Questa procedura inclusa nella Legge di Stabilità 2015, devia dalla regola generale secondo cui l’IVA viene addebitata in fattura al cliente e poi versata alle casse dell’Erario dal fornitore ma impone invece che sia la Pubblica Amministrazione a farlo direttamente.
Soggetti Interessati dalla manovra
Vediamo quando un professionista è tenuto ad emettere una fattura con la dicitura sopra citata. Il meccanismo dello split payment, oltre ai casi già noti, si applica quando un professionista emette fattura nei confronti di:
- Tutte le amministrazioni, gli enti e i soggetti inclusi nel conto consolidato della PA;
- Società controllate di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente dallo stato;
- Società controllate direttamente di diritto dagli enti territoriali;
- Società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della borsa italiana;
E’ stato dunque abolito il comma 2 dell’art. 17-ter del DPR 633/72 che prevedeva l’esclusione per i soggetti che subiscono la ritenuta alla fonte.
E’ stato aggiunto invece il comma 1-quater che prevede la facoltà per i soggetti prestatori di richiedere un documento attestante la riconducibilità alla PA del soggetto che riceve la prestazione.
Dott. Marco Palano 31/07/2017