Secondo acconto IRPEF e IRES 2019 in scadenza oggi

By 2 Dicembre 2019News
codici tributo - modello di pagamento unificato - 730/2017 - imposte sui redditi - rottamazione - modello rli

Oggi 2/12/2019 scade il secondo acconto che interessa i redditi di persone fisiche e società.

Va innanzitutto ricordato che la scadenza originaria era il 30 novembre, ma è stata posticipata ad oggi in quanto il 30 cadeva di sabato.

Modalità per il pagamento delle imposte

Nella previsione del legislatore, i contribuenti che presentano la dichiarazione dei redditi devono versare le imposte, utilizzando il Modello F24.

In generale, i versamenti delle imposte sui redditi (Irpef o Ires) avvengono in 2 fasi: il saldo relativo all’anno oggetto della dichiarazione e il primo acconto per l’anno successivo in un primo momento, e il secondo acconto in un secondo momento.

Termini

Salvo proroghe, il saldo e l’eventuale prima rata di acconto devono essere versati entro il 30 giugno dell’anno in cui si presenta la dichiarazione, oppure entro i successivi 30 giorni pagando una maggiorazione dello 0,40%. La scadenza per l’eventuale seconda o unica rata di acconto è invece il 30 novembre.

Quest’ultima è la data che interessa oggi i contribuenti.

Soggetti interessati

Come già anticipato, sono interessati a questa scadenza sia le persone fisiche, sia le società di capitali.

Per quanto riguarda le persone fisiche, l’acconto Irpef è dovuto sull’imposta dichiarata in quell’anno (riferita, quindi, all’anno precedente), al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta, delle ritenute e delle eccedenze e deve essere versato in una o due rate, a seconda dell’importo:

  • Un unico versamento, entro il 30 novembre, se l’acconto è inferiore a 257,52 euro
  • Due rate, se l’acconto è pari o superiore a 257,52 euro; la prima pari al 40% entro il 30 giugno (insieme al saldo), la seconda – il restante 60% – entro il 30 novembre.

Nonostante questo, il contribuente che prevede di dichiarare, l’anno successivo, una minore Irpef (a causa, ad esempio, di oneri più alti o di redditi più bassi) può determinare gli acconti da versare sulla base di tale imposta inferiore.

Per quanto attiene le società di capitali ed enti equiparati, restano ferme le stesse scadenze, con l’unica differenza sull’imposta da versare che in questo caso sarà l’Ires.

Inoltre, per i contribuenti che presentano il modello 730 e hanno un sostituto d’imposta, le operazioni di conguaglio – vale a dire la trattenuta degli importi a debito o il rimborso di quelli a credito, risultanti dalla liquidazione della dichiarazione – sono effettuate direttamente dal sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), a partire dal mese di luglio.

Novità decreto fiscale 2020

Importanti novità sono state introdotte con l’adozione dell’articolo 58 del Decreto fiscale 2020.

Con la richiamata disposizione è stato previsto, che gli acconti Irpef, Ires e Irap debbano essere corrisposti in due rate, ciascuna nella misura del 50% ovvero un’unica rata pari al 90%.

Soggetti interessati a tale modifica saranno  i contribuenti che, contestualmente:

  • esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, le attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa, prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli Isa;
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun Isa, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.
  • applicano il regime forfetario agevolato
  • applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità
  • determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
  • ricadono nelle altre cause di esclusione dagli Isa.

Per questi ultimi soggetti sarà quindi necessario un ricalcolo della seconda rata (dal 60% al 50%) o unica rata (dal 100% al 90%), con una conseguente rimodulazione del saldo previsto per Giugno 2020.

 

                                                                                                               Dott. Giovanni Mioni 02/12/2019

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