Scadenza seconda rata di IMU e TASI

By 5 Dicembre 2016News
Riduzione base imponibile per il calcolo di IMU e TASI

Manca ormai poco al 16 dicembre, giorno in cui bisognerà pagare il saldo di IMU e TASI per il 2016.

I contribuenti che il 16 giugno hanno deciso di versare solo il 50% dell’imposta, dovranno effettuare entro il 16 dicembre un versamento corrispondente al saldo e un eventuale conguaglio del primo acconto qualora ci siano delibere del comune di riferimento che lo rendano necessario.

Le aliquote di riferimento per il calcolo di IMU e TASI si calcolano in base alle delibere approvate dai comuni per il 2016. Affinché i comuni pongano in essere nuovi tassi devono ricorrere 3 presupposti.

Presupposti per l’applicazione di nuove aliquote

L’atto deve essere stato adottato entro il 30 aprile 2016. Deve inoltre essere stato pubblicato sul sito www.finanze.it entro il 28 ottobre 2016. Inoltre l’aliquota fissata per la singola fattispecie impositiva non può essere aumentata rispetto al 2015. Per verificare la sussistenza di queste 3 condizioni, in una pagina dello stesso sito internet, è pubblicata una tabella per ciascun comune, indicante la data di approvazione di una delibera e quella di pubblicazione. Per verificare l’aumento dell’aliquota rispetto al 2015, basterà confrontare le aliquote per i 2 anni di riferimento.

Se non sussistono queste 3 condizioni si applicano le aliquote in essere nel 2015. Stesso discorso vale nel caso in cui non ci siano delibere per il 2016 relative all’ IMU o alla TASI. Vanno però tenuti in considerazione gli elementi della legge di bilancio 2016 riguardanti abitazione principale, terreni agricoli e immobili in comodato.

Eccezioni

Per sopperire a un adottamento tardivo dell’atto o a una tardiva pubblicazione, i comuni hanno la facoltà di esercitare il potere di autotutela volto all’eliminazione di un vizio di legittimità o alla correzione di un errore materiale. Ci sono poi altri casi previsti dalla legge. Tra questi ci sono il dissesto finanziario o la salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Se un aumento dell’aliquota non è riconducibile a una di queste eccezioni, il contribuente ha la facoltà di pagare calcolando la tassa con le aliquote del 2015.

Modalità di pagamento

Il pagamento si può fare compilando l’F24, che può essere compilato anche online dagli intermediari finanziari abilitati (commercialisti e consulenti fiscali) o attraverso il bollettino postale.

Nel primo caso bisogna indicare:

  • il codice del comune;
  • il numero dei fabbricati posseduti in quel comune;
  • per i fabbricati diversi dall’abitazione principale e dai fabbricati rurali va distinta la quota destinata allo Stato e quella destinata al Comune
  • se si tratta di versamento in acconto oppure a saldo;
  • l’importo dovuto.

Nel secondo caso:

– l’importo dovuto;
– il codice del comune;
– il numero dei fabbricati posseduti in quel comune;
– se si tratta di versamento in acconto oppure a saldo.

Dott. Marco Palano 05/12/2016

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