
Con la risoluzione n. 30/E del 26 aprile 2016, l’Agenzia delle Entrate ha ridenominato i codici tributo 1811 e 1813 per il versamento tramite modello F24 delle imposte sostitutive dovute per la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni e per l’affrancamento del saldo di rivalutazione, ai sensi dell’art.1 commi da 889 a 897 della legge di stabilità 2016.
Tale articolo ha reintrodotto la possibilità di rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni di cui alla sezione 2 del capo 1 della legge 21 novembre 2000, n. 342, con esclusione di quegli immobili al cui scambio o produzione è diretta l’attività d’impresa, risultanti al bilancio dell’esercizio in corso al 31/12/14, nonché di affrancare il saldo attivo della rivalutazione.
Il comma 894 del citato art. 1 prevede in particolare che le imposte sostitutive sul saldo attivo della rivalutazione e sul maggior valore attribuito ai beni rivalutati possono essere versate in un’unica rata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. Tali importi possono essere compensati ai sensi del d.lgs. 9 luglio 1997, n.241.
Il versamento avviene tramite modello F24 e con la presente risoluzione, sono ridenominati i codici tributo 1811 e 1813 come segue:
- 1811 denominato “Imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni”
- 1813 denominato “Imposta sostitutiva relativa al saldo attivo di rivalutazione”.
Nella compilazione del modello F24, tali codici sono esposti nella sezione Erario, nella colonna degli importi a debito versati.
Inoltre per tali codici, a decorrere dal 9 maggio 2016 non è più richiesta la compilazione del campo “rateazione/regione/provincia/mese riferimento” del citato modello di pagamento.
Dott. Marco Palano 27/04/2016