Qualifica di impresa sociale

By 25 Luglio 2017News
impresa sociale - super ammortamento

Il DLgs. 3 luglio 2017 n. 112 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ha reso operativa la nuova disciplina dell’ impresa sociale. Vediamo cos’è cambiato rispetto all’abrogata normativa precedente del DLgs. 24 marzo 2006 n. 155.

“Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V  del codice civile, che, in conformità  alle  disposizioni  del  presente decreto,  esercitano  in  via  stabile  e   principale   un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione  responsabili  e  trasparenti  e  favorendo  il  più ampio coinvolgimento dei lavoratori,  degli  utenti  e  di  altri  soggetti interessati alle loro attività.”

Così recita l’art. 1 del Dlgs. 112 sopracitato.  Si evincono diverse cose. In primis che l’impresa sociale non è un distinto ente giuridico, ma una qualifica che può essere acquisita alla presenza di particolari presupposti.

Presupposti

Quali sono le caratteristiche che deve avere un ente per poter acquisire la qualifica di impresa sociale? Deve essere un ente privato con le caratteristiche descritte dall’art. 1 del decreto:

  • Attività d’impresa d’interesse generale;
  • Assenza di scopo di lucro;
  • Finalità civiche;
  • Utilità sociale;
  • Modalità di gestione responsabili e trasparenti;
  • Coinvolgimento di lavoratori, utenti e altri soggetti nell’attività.

Le attività d’interesse generale sono elencate nell’art. 2. In particolare sono attività aventi ad oggetto:

  • interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla  legge  5  febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e  di  cui  alla  legge  22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
  • interventi e prestazioni sanitarie;
  • prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del  Presidente del Consiglio dei ministri del 14  febbraio  2001,  pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale    129  del  6  giugno   2001,   e   successive modificazioni;
  • educazione, istruzione e formazione professionale,  ai  sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonchè le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  • interventi e  servizi  finalizzati  alla  salvaguardia  e  al miglioramento  delle  condizioni  dell’ambiente  e  all’utilizzazione accorta  e  razionale  delle   risorse   naturali;
  • interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio
  • formazione universitaria e post-universitaria;
  • ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
  • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione  e  diffusione  della  cultura  e  della  pratica  del volontariato, e delle attività di interesse  generale  di  cui  al presente articolo.

Questi i principali, gli altri sono elencati nella gazzetta ufficiale. L’attività deve essere svolta in via principale, i relativi  ricavi devono essere superiori  al settanta per cento dei ricavi complessivi dell’impresa sociale.

Chi non può acquisire la qualifica di impresa sociale?

Ci sono alcune cause di esclusione. Non possono acquisire la qualifica:

  • Società costituite da un unico socio persona fisica;
  • Amministrazioni pubbliche;
  • Fondazioni bancarie;
  • Enti che da statuto limitano l’erogazione di particolari beni o servizi ai soli soci.

Costituzione

La costituzione deve avvenire per atto pubblico dove va indicato il carattere sociale dell’impresa in conformità con il Decreto 112.

In particolare vanno indicati l’assenza di scopo di lucro e l’oggetto sociale.

Scritture contabili

Gli adempimenti contabili per l’impresa sociale sono:

  • La tenuta del libro giornale;
  • La tenuta del libro inventari;
  • La redazione del bilancio d’esercizio da depositare presso il registro delle imprese;
  • Il deposito presso il  registro delle imprese e pubblicare nel  proprio  sito  internet  il  bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio  nazionale del Terzo settore.

Dott. Marco Palano 25/07/2017

X
X