Legge di Bilancio 2018: Blocco delle compensazioni in F24

By 2 Febbraio 2018News
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Con l’introduzione del comma 49-ter nell’art. 37 del DL 223/2006 è stata data la facoltà all’Agenzia delle Entrate, di sospendere per 30 giorni l’esecuzione del modello F24 per verificare l’effettiva compensabilità di un determinato credito.
Il fine è quello di contrastare il fenomeno delle indebite compensazioni. Fino ad ora era stato limitato con il controllo di tutte le compensazioni di crediti iva per importi superiori a 5.000€. Ricordiamo che per poter porre in essere tali operazioni è necessario il visto di conformità da parte del professionista. Con la Legge di Bilancio 2018 è stato ampliato il raggio dei controlli.

La novità normativa

A partire dal 1 marzo 2018 ogni f24 che presenterà delle compensazioni (a prescindere dall’ammontare) sarà bloccato per 30 giorni, tempo concesso all’Amministrazione Finanziaria per verificare la sussistenza dei requisiti di compensabilità. Trascorsi i 30 giorni ci saranno due possibili situazioni:
• La compensazione non presenta irregolarità;
• Dal controllo emerge una compensazione indebita.
Nella seconda ipotesi la delega sarà annullata e i pagamenti e le compensazioni si considereranno non eseguiti.
Con questo sistema l’Amministrazione Finanziaria si tutela dal rischio di una compensazione irregolare che porterebbe a dover intraprendere un’azione di recupero nel momento in cui dovesse essere scoperta.

Soggetti a rischio

Sembra evidente che, visto l’alto numero di compensazioni che avvengono tutti i giorni, difficilmente saranno tutti sottoposti al controllo. Priorità verrà quindi data ai soggetti più rischiosi. Il rischio sarà più alto per soggetti recidivi, o per soggetti che hanno compensato crediti:
• Per pagare debiti iscritti a ruolo;
• Riferiti a periodi d’imposta remoti;
• Di cui non avevano la titolarità.

Le sanzioni

Dal punto di vista delle sanzioni, la riforma è sicuramente favorevole ai contribuenti.
Come chiarito ieri a Telefisco 2018, un contribuente che vede annullarsi la delega, sarà considerato in mora per il mancato pagamento del tributo. La differenza con la precedente disciplina è notevole.

Prima delle riforma

Prima della riforma si sarebbe parlato di compensazione indebita. La conseguente sanzione, ai sensi dei commi 4 e 5 dell’art. 13 DLgs. 471/97, era pari:
• Al 30% del debito indebitamente compensato in caso di credito non spettante;
• 100 o 200% in caso di credito inesistente.

Dopo la riforma

Con la novità della Legge di Bilancio invece, le sanzioni saranno legate unicamente al mancato versamento del tributo. Non si potrà parlare di compensazione indebita se la delega viene annullata in seguito al riscontro dell’irregolarità. Le sanzioni saranno in questo caso, ai sensi del 1 comma dell’art. 13 sopra citato, pari al:
• 15%, ridotto a 1/15 per giorno di ritardo se non supera i 14 giorni;
• 15% dal quindicesimo al novantesimo giorno;
• 30% oltre il novantesimo giorno di ritardo.

Dott. Marco Palano 02/02/2018

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