La cedolare secca dopo la Legge di Bilancio 2018

By 19 Gennaio 2018News
Patrimonio Immobiliare

La Legge di Bilancio 2018 ha esteso la possibilità di applicare la cedolare secca sugli affitti tra privati a tutto il 2018 e il 2019.

Rivediamo in quest’articolo in cosa consiste.

Cos’é la cedolare secca

È un regime opzionale che permette di applicare ai redditi da locazione di immobili abitativi, un’imposta sostitutiva del 21%. Tale imposta va a sostituire:

  • Addizionali regionali e comunali IRPEF;
  • Imposta di registro;
  • Imposta di bollo.

Al reddito assoggettato a cedolare secca, non si possono applicare deduzioni e detrazioni in quanto è escluso dal reddito complessivo. Deve essere compreso nel reddito solo ai fini del riconoscimento di deduzioni o detrazioni o benefici collegati al possesso di requisiti reddituali. Un esempio è il caso della determinazione dell’Isee o del reddito per essere considerato a carico. Il reddito in questione è dunque escluso dal reddito complessivo solo ai fini del calcolo dell’imposta da pagare.

Soggetti interessati

Possono usufruire del regime agevolato i privati titolari di reddito da locazione immobiliare che non agiscono nell’esercizio di imprese, arti o professioni. Il d.l. 47/2014 ha esteso la possibilità di usufruire della cedolare secca anche per contratti di locazione di unità abitative:

  • Stipulati con cooperative o enti senza scopo di lucro;
  • Sublocate a studenti universitari con rinuncia all’aggiornamento ISTAT del canone di locazione.

È possibile inoltre applicare la cedolare secca anche sui contratti di locazione breve. Si intendono a locazione breve, contratti con durata inferiore a 30 giorni per i quali non c’è obbligo di registrazione.

Per quanto riguarda il tipo di immobili, si può usufruire dell’imposta sostitutiva solo se la locazione riguarda immobili di categoria catastale da A/1 ad A/11 con l’esclusione della categoria A/10 (uffici o studi privati).

Soggetti esclusi

Non possono invece usufruire dell’agevolazione:

  • Società di persone, incluse società semplici;
  • Società di capitali;
  • Enti commerciali;
  • Enti non commerciali.

Le aliquote e la base imponibile

Ci sono 2 possibili aliquote applicabili:

  1. 21% nel caso di contratto libero;
  2. 10% nel caso di contratto concordato valida fino al 31.12.19

La base imponibile è invece data dal maggiore tra il valore totale dei canoni di locazione e la rendita catastale rivalutata del 5%.

Pagamento dell’imposta

Il versamento dell’imposta deve avvenire nei termini previsti per l’Irpef.

Sono previsti un acconto del 95% suddiviso in 2 rate e un saldo del 5%.

Gli acconti si versano rispettivamente entro il 30 giugno (per il 40%) ed entro il 30 novembre (per il 60%).

Il saldo va invece versato il 30 giugno dell’anno successivo o il 30 luglio con la maggiorazione dello 0,4% (come per l’Irpef).

Dott. Marco Palano 19/01/2018

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