
Si deve pagare l’Iva sui biglietti omaggio?
Con la risoluzione n.16 di ieri 15/02/2018 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa un problema che riguarda gli eventi dove il prezzo dei biglietti è volatile per tutta la durata della vendita. Riguarda cioè quegli eventi dove il prezzo dei biglietti si modifica in base alla richiesta o all’avvicinarsi dell’evento in questione attraverso degli algoritmi e parametri prestabiliti.
La risoluzione chiarisce in particolare circa l’assoggettabilità Iva dei biglietti omaggio per la quota che eccede il 5%.
Il limite del 5%
Entro la soglia del 5% della capienza del locale, i tagliandi distribuiti a titolo gratuito non sono assoggettati ad Iva. Questo vale sia che si tratti di un evento sportivo che di uno spettacolo teatrale. Superato tale limite, l’operazione diventa invece rilevante ai fini Iva, per evitare un eccessivo abuso di questo strumento.
Quando il prezzo di vendita dei biglietti resta costante per tutta la sua durata, grandi problemi non si creano.
Cosa succede però quando si supera il 5% di omaggi e i prezzi dei biglietti sono variabili?
Quale prezzo bisogna prendere a riferimento per capire a quanto ammonta l’imposta da versare?
Il chiarimento dell’Agenzia
Due possibili alternative sono quelle di prendere come riferimento il primo prezzo a cui sono stati messi in vendita oppure il prezzo più alto.
L’Agenzia ha chiarito nella risoluzione di ieri che a prevalere è la seconda ipotesi.
Facciamo un esempio.
Prezzo di partenza 100 + Iva (122)
Prezzo massimo pagato nell’arco del periodo di vendita 200 + Iva (244)
Biglietti dati a titolo gratuito 5.200
Posti disponibili 100.000
Il 5% dei posti disponibili corrisponde a 5.000 quindi l’Iva andrà versata solo sui 200 biglietti eccedenti.
Seguendo la risposta dell’Agenzia delle Entrate bisogna prendere come riferimento il prezzo più alto pagato. In questo esempio ammonta a 200 + Iva quindi andranno versati 8.800 € di Iva (44 x 200).
Dott. Marco Palano 16/02/2018