Incentivi 2016 per le start up innovative

By 3 Maggio 2016News
Start up

Novità

Con il DM del 25 febbraio 2016 emanato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze con il Ministro dello Sviluppo Economico pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l’11 aprile 2016, vengono aggiornate e disciplinate le modalità con cui vengono attuati gli incentivi fiscali derivanti da investimenti in start up innovative, relativi al periodo d’imposta 2016. È stata dunque sostituita la precedente disciplina trattata nel DM del 30 gennaio 2014.

Nel concreto, viene esteso il beneficio fiscale derivante da tali investimenti fino a tutto il 2016. Il tetto massimo degli investimenti che rientrano nel beneficio fiscale sale a 15.000.000 di euro. Nella precedente norma erano invece 2,5 milioni massimi.

Rimane invariata invece:

  • La possibilità per le persone fisiche di beneficiare di una detrazione dall’imposta lorda sul reddito di una somma pari al 19% degli investimenti effettuati fino a un massimo di 500.000 euro (25% in caso si tratti di start up che operano in ambito sociale o energetico);
  • La possibilità per i soggetti IRES di ottenere una deduzione del 20% (27% sempre nel caso in cui l’ambito operativo è quello sociale o energetico) delle somme investite con un tetto massimo di 1,8 milioni di euro per ciascun periodo.

Condizioni per beneficiare delle agevolazioni

Per godere di tali agevolazioni, gli investimenti devono essere mantenuti per almeno 3 anni. Non determina invece decadenza dal regime di agevolazione, la perdita dei requisiti enunciati nell’art. 25, comma 2 del DL n. 179/2012 come il superamento dei 5 anni trascorsi dalla costituzione della start up o il superamento dei 5.000.000 di euro del valore della produzione annua.

Dott. Marco Palano 13/04/2016

X
X