
Il DL 50/2017 ha modificato radicalmente i termini entro i quali può essere effettuata la detrazione dell’Iva.
La precedente normativa dettata dal DPR 633/1972 consentiva la detrazione entro il temine di presentazione della dichiarazione Iva dell’anno successivo. Per le fatture datate 2013 ad esempio, la detrazione era possibile entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva per il 2014 (febbraio 2015). Tali termini sono stati ridotti a partire dal 2018. Per le fatture datate 2017 infatti la detrazione sarà possibile unicamente entro il 30 aprile 2018, termine ultimo per presentare la dichiarazione Iva del 2017.
Una discriminante essenziale, chiarita nella circolare 1/2018 dell’Agenzia dell’entrate, è la data di ricevimento della fattura.
Analizziamo le varie ipotesi
In caso di fatture ricevute nel 2017, relative a operazioni del medesimo anno, l’imposta si può detrarre:
- In caso di registrazione entro il 31.12.17, con le ordinarie liquidazioni periodiche;
- In caso di registrazione tra il 01.01 e il 30.04.18, con la dichiarazione relativa al 2017 presentata entro il 30.04.18. In questo caso, la fattura andrà registrata in una sezione speciale del registro iva relativa alle fatture ricevute nel 2017 e la relativa imposta, concorrerà a formare il saldo Iva della dichiarazione presentata in quella data.
In caso di fatture ricevute nel 2018 relative a operazioni effettuate nel 2017, l’imposta può essere detratta:
- In caso di registrazione entro il 31.12.18, con le ordinarie liquidazioni periodiche;
- In caso di registrazione tra il 01.01 e il 30.04.19, con la dichiarazione relativa al 2018 presentata entro il 30.04.19. In questo caso, la fattura andrà registrata in una sezione speciale del registro iva relativa alle fatture ricevute nel 2018 e la relativa imposta, concorrerà a formare il saldo Iva della dichiarazione presentata in quella data.
Iva per cassa
Per i soggetti che hanno adottato il regime dell’Iva per cassa, i termini sono un leggermente più favorevoli. Per tali soggetti infatti, le discriminanti per l’esigibilità dell’Iva sono il pagamento del corrispettivo e l’effettivo possesso della fattura. Questo vuol dire che l’Iva su una fattura ricevuta a dicembre 2017, ma pagata a maggio 2018, può tranquillamente essere detratta con la liquidazione del 16.06.18.
Dichiarazione integrativa a favore
La normativa fornisce però un salvagente ai contribuenti che non hanno rispettato i limiti temporali sopra descritti. Questo salvagente consiste nella dichiarazione integrativa di cui all’articolo 8, comma 6-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, non oltre i termini stabiliti dall’articolo 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 (vale a dire entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione), la quale può essere presentata per correggere omissioni o errori che hanno comportato l’indicazione di un maggior debito d’imposta, un maggiore imponibile o una minore eccedenza detraibile.
Dott. Marco Palano 23/01/2018