Fatturazione elettronica: obbligatoria dal 2019

By 31 Gennaio 2018News
Tax planning - principi contabili internazionali IAS/IFRS

La legge di bilancio 2018 ha introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica. A partire dal 1 gennaio 2019,  l’adempimento riguarderà tutte le operazioni rilevanti ai fini Iva. Questo include sia le cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate verso soggetti passivi (B2B), sia verso consumatori finali (B2C).

Destinatario

A seconda del soggetto a cui viene emessa, varia la modalità di trasmissione. Se il destinatario è un altro soggetto passivo, si dovrà utilizzare il Sistema di Interscambio, utilizzando il formato “FatturaPA”, già in uso per le fatture verso la Pubblica Amministrazione. Se invece il destinatario è un consumatore finale la fattura non dovrà neanche essere trasmessa, bensì messa a disposizione sui canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Entrata in vigore

L’obbligo di fatturazione elettronica sorge per tutti i soggetti passivi Iva a partire dal 1 gennaio 2019. C’è un’eccezione costituita dalle operazioni di cessione di carburanti e idrocarburi. Per tali operazioni l’obbligo sorge a partire dal 1 luglio 2018.

Casi di Esonero

Sono escluse dall’obbligo di fatturazione elettronica tutte le operazioni:

  • Effettuate o ricevute da soggetti non residenti in Italia;
  • Effettuate da soggetti che hanno aderito al regime dei minimi o che si avvalgono del regime forfettario;
  • Per le quali è previsto l’esonero dalla fatturazione ordinaria come le cessioni certificate dal corrispettivo.

Differenze con la precedente normativa

Prima della Legge di Bilancio 2018 l’obbligo di fatturazione elettronica sorgeva esclusivamente per le operazioni effettuate nei confronti della PA. Dal 1 gennaio 2019 sarà invece obbligatoria per tutte le operazioni rilevanti ai fini Iva.

Una seconda differenza riguarda le prestazioni o cessioni effettuate nei confronti di consumatori finali. Prima delle legge di bilancio 2018 non era prevista la possibilità di fatturazione elettronica mentre la novità estende l’obbligo anche per le operazioni effettuate nei confronti di questi soggetti.

Una terza differenza riguarda l’esonero che prima riguardava tutte le operazioni tranne quelle effettuate verso la PA, ora riguarda solamente i soggetti non residenti, i soggetti che hanno aderito al regime agevolato dei minimi o forfettario e le operazioni per cui non sussiste l’obbligo di emissione della fattura ordinaria.

Dott. Marco Palano 31/01/2018

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