
Con la Circolare n. 18/E di venerdì 06/05/2016 l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla detrazione delle spese sostenute per la mensa scolastica che, come chiarito nella Circolare n. 3/E del 2016, sono comprese nelle spese di frequenza scolastica e quindi detraibili ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. e-bis del TUIR.
Il chiarimento riguarda la detraibilità, possibile anche quando l’erogazione del servizio è a carico di un istituto diverso da quello scolastico, come ad esempio il Comune o altri organi terzi rispetto alla scuola.
Cosa bisogna fare
Per poter usufruire della detrazione è necessario documentare i pagamenti. Bisogna dunque conservare le ricevute dei bollettini postali o dei bonifici intestati agli istituti che erogano il servizio di ristorazione, indicando nella causale:
- Il servizio mensa;
- L’istituto scolastico in questione;
- Nome e cognome dell’alunno.
Come si fa se i pagamenti sono avvenuti in contanti? In questo caso è necessario un attestato dell’istituto che ha ricevuto il pagamento o dalla scuola nel caso essi non coincidano, in cui devono essere indicati, oltre ai dati elencati in precedenza, l’ammontare dei pagamenti eseguiti nell’arco dell’anno.
Tale attestazione, nonché l’istanza del genitore che richiede l’attestazione, sono esenti da imposta di bollo.
Si ricorda infine che la detrazione spetta al genitore intestatario del documento di pagamento. Se l’intestatario è il figlio, la detrazione spetta a entrambi i genitori. In che misura? Nella misura del 50% ciascuno o in percentuali diverse in base alla percentuale con cui sono state sostenute le spese.
Dott. Marco Palano 09/05/2016