
Con la circolare n. 5/E del 16/03/2016 l’ Agenzia delle entrate, insieme al Ministero dello Sviluppo Economico, ha fornito le linee guida per interpretare e applicare correttamente il bonus ricerca.
L’art. 3 del D.L.145/2013, modificato dalla legge di stabilità del 2015 riconosce a tutte le imprese un credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, le cui disposizioni applicative sono contenute nel D.M. 27/05/2015.
Limiti e modalità di fruizione
Ai sensi del comma 1 dell’art.3 del D.L.145/2013 possono beneficiare del credito tutte le imprese che effettuano investimenti in ricerca e sviluppo in tutto il periodo decorrente dal 31/12/2014 e fino a quello in corso al 31/12/2019, fino a un massimo del 25% delle spese sostenute in eccedenza alla media dei 3 periodi precedenti al 31/12/2015 per quanto riguarda i costi per attrezzature di laboratorio o industriali, e fino a un massimo del 50% delle spese incrementali sostenute per personale altamente specializzato e contratti di ricerca “extra muros”.
Si può usufruire del credito indipendentemente dal:
- fatturato;
- dalla forma giuridica;
- regime contabile adottato;
- settore economico di appartenenza.
Il credito d’imposta non può superare in nessun caso i 5 milioni di euro. Per poterne usufruire bisogna aver sostenuto una spesa di almeno 30.000 euro in ogni periodo d’imposta e deve comunque essere superiore alla media dei 3 periodi antecedenti (2012-2014). Se l’inizio dell’attività è successivo ai 3 anni precedenti, la media si calcola in quel periodo inferiore.
Si può usufruire del credito per compensazione nell’F24 del periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata effettuata la spesa. Tale credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi. Tuttavia non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile per l’imposta regionale sulle attività produttive. Non rileva inoltre ai fini della determinazione del pro rata di indeducibilità degli interessi passivi e delle spese generali.
Costituendo un’agevolazione automatica, non prevede l’onere di invio di un’istanza telematica.
Qualora durante un controllo venisse accertata un’indebita fruizione del credito, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero di tali somme maggiorate di interessi e sanzioni.
I controlli sono svolti sulla base di una documentazione contabile certificata. Qualora la società in questione non abbia l’obbligo della revisione legale dei conti, è comunque tenuta alla certificazione tramite Società di revisione legale dei conti iscritta negli appositi registri.
Marco Palano 26/03/2016