
Alla luce delle novità introdotte con la nuova Legge di Bilancio, ci è sembrato opportuno fare un chiarimento sulle compensazioni dei crediti Iva.
Dove nascono i crediti Iva
Un credito Iva sorge quando l’Iva delle fatture passive (gli acquisti) supera quella delle fatture attive (le vendite). In questo caso, quando si andrà a fare la liquidazione, mensile o trimestrale che sia, la differenza tra l’Iva a debito e quella a credito sarà negativa, il che comporterà l’emersione di un credito nei confronti dell’Erario.
Ex. Totale fatture di vendita 1000 + Iva
Totale fatture di acquisto 1300 + Iva
Ipotizzando in entrambi i casi un’Iva al 22% avremmo: Iva a debito 220 (22% di 1000)
Iva a credito 286 (22% di 13000)
In sede di liquidazione avremmo 220-286=-46 La differenza negativa tra l’Iva a debito e quella a credito,
implica un credito verso l’Erario (in questo caso di 46) che può essere utilizzato in compensazione.
Vediamo come.
Tipi di compensazione
Abbiamo detto che il credito iva emerso da una liquidazione periodica può essere utilizzato in compensazione. In che modo?
Innanzitutto ci sono due tipi di compensazione: quella verticale e quella orizzontale.
Compensazione verticale
La compensazione verticale è una compensazione tributo su tributo. Se ad esempio ho un credito iva, posso compensarlo verticalmente con un debito Iva sorto in un periodo successivo.
Torniamo all’esempio precedente. Se nella liquidazione successiva emerge un debito Iva di 40 euro, si possono compensare verticalmente i due importi. La compensazione avviene nell’F24 che uscirà dunque con un importo da versare pari a 0 euro, in quanto il debito Iva sorto nel periodo di riferimento, è stato compensato con un credito sorto in quello precedente. In questo caso si utilizzeranno 40 euro dei 46 disponibili dalla liquidazione precedente, mentre i rimanenti 6 euro restano in calce, pronti per essere utilizzati successivamente.
Compensazione orizzontale
La compensazione orizzontale avviene invece tra tributi diversi. Un credito Iva infatti, oltre a essere utilizzabile per compensare un debito di uguale natura, può essere compensato anche con altri debiti tributari come le ritenute o le imposte sul reddito d’esercizio.
La differenza tra i due tipi di compensazione sta nei limiti di utilizzabilità del credito.
Limiti alle compensazioni
Per quanto riguarda le compensazioni verticali, non ci sono ne limiti di tempo ne di ammontare circa la loro utilizzabilità.
Diversa è la storia per le compensazioni orizzontali. Queste ultime possono essere messe in atto solo a partire dal 1 Gennaio del periodo successivo a quello in cui è sorto il credito fino a un tetto di 5.000 euro. Per compensare oltre tale soglia è necessario attendere la dichiarazione Iva del periodo a cui si riferisce il credito, che certificherà l’esistenza dello stesso.
Ex. Se nel 2017 viene a formarsi un credito Iva di 7500 euro, 5000 potranno essere utilizzati per una compensazione orizzontale a partire dal 1 Gennaio 2018. I restanti 2500 solamente a partire dal 1 maggio 2018 (dopo la dichiarazione Iva 2017 da compilarsi entro il 30 aprile 2018).
Il limite temporale non è però l’unico. Per le compensazioni orizzontali sopra i 5000 euro è infatti necessaria l’apposizione del visto di conformità da parte del professionista.
Novità della Legge di Bilancio 2018
Con la Legge di Bilancio 2018 è stato introdotto il blocco alle compensazioni. Brevemente, è stata attribuita all’Agenzia delle Entrate la facoltà di sospendere l’efficacia degli F24 oggetto di compensazione per 30 giorni dal momento della loro trasmissione, periodo necessario ad effettuare i rispettivi controlli mirati a verificare l’esistenza del credito compensato. Per ulteriori approfondimenti sull’argomento leggere:
Legge di Bilancio 2018: Blocco delle compensazioni in F24
Dott. Marco Palano 14/02/2018