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Detrazione delle spese. Tributi. Definizione agevolata. Industria 4.0 - Rottamazione

Ulteriore differimento della riscossione delle cartelle di pagamento

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L’art. 99 del D:L: 104/2020, c.d. decreto agosto, ha differito ulteriormente il termine di sospensione dei versamenti relativi a cartelle di pagamento o pignoramento di stipendi e pensioni.

Il precedente termine previsto era quello del 31 agosto con i pagamenti che sarebbero dovuti riprendere dal 15 settembre.

Nuove scadenze

Con il decreto Agosto la sospensione dei pagamenti è stata posticipata al 15 ottobre. Questo vuol dire che per tutti i pagamenti relativi a cartelle di pagamento in scadenza tra l’8 marzo e il 15 ottobre 2020 non saranno applicate sanzioni o interessi.

Va da se che non sarà valida la regola di decadenza per cui saltando 5 rate anche non consecutive, si perde il beneficio della rateizzazione.

Modalità di versamento delle rate scadute

Il pagamento delle rate scadute deve essere effettuato in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2020.

Gli importi già versati non possono essere oggetto di rimborso.

Decadenza

Ai sensi della suddetta modifica, il numero di rate da saltare ai fini della decadenza diventa 10 e non più 5. Se si dovesse verificare, il contribuente si ritroverebbe a pagare l’importo residuo in un’unica soluzione, senza possibilità di dilazione.

Somme pignorate

Con il D.L. 104/2020 è intervenuta una modifica anche per quanto riguarda i pignoramenti. Le somme pignorate fino a tale data non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di disponibilità. Gli effetti durano, come per la sospensione del pagamento delle cartelle, fino al 15 ottobre 2020.

Notifica nuove cartelle

È sospeso anche l’invio di nuove cartelle di pagamento. Le notifiche ripartiranno dal 16 ottobre.

Sono inoltre sospesi gli invii di altri atti di riscossione, così come la possibilità per L’agenzia Delle Entrate di avviare azioni cautelari come fermi amministrativi e ipoteche.

Rottamazione Ter

Restano valide invece le precedenti disposizioni riguardanti la rottamazione ter.

In caso di tardivo o mancato pagamento delle rate del 2020, viene data la possibilità al contribuente di pagare l’ammontare scaduto o carente entro il 10 dicembre 2020. In questo caso non è previsto il “cuscinetto” di 5 giorni per effettuare il pagamento. Ne consegue che le somme versate oltre tale data, saranno considerati acconti sulle somme dovute.

Dott. Marco Palano 03/09/2020

Detrazione delle spese. Tributi. Definizione agevolata. Industria 4.0 - Rottamazione

IL contributo a fondo perduto ex art. 25 D.L. 34/2020

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Il Governo italiano, in piena emergenza COVID-19, si è esposto economicamente a favore di talune imprese ed alcune categorie di lavoratori autonomi al fine di concedere un finanziamento a fondo perduto una tantum erogabile al ricorrere di requisiti specifici, ovvero in caso di danno oggettivamente quantificabile e direttamente ricollegabile alla Pandemia in corso.

Sono rimasti esclusi dal beneficio – e ciò ha generato non poche polemiche – i professionisti iscritti ad una Cassa Professionale erogatrice di un bonus dedicato alla categoria di appartenenza, i lavoratori dipendenti cui sia stata eventualmente dedicata la CIG straordinaria, gli iscritti alla gestione separata dell’INPS destinatari del c.d. bonus 600 Euro ed i lavoratori dello spettacolo.

Requisiti oggettivi

I requisiti oggettivi individuati dal Legislatore italiano per poter ottenere il finanziamento sono tendenzialmente due:

1. Ricavi 2019 non superiori a 5 Milioni di euro;
2. Riduzione del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 pari ai 2/3 rispetto all’aprile 2019.

Coloro che abbiano cominciato l’attività nel 2019 rientrano in ogni caso nella lista dei possibili beneficiari.
Ora, la Circolare n. 15/E/2020 si è dovuta preoccupare del coordinamento tra i requisiti di cui al punto 1. e 2., giacché il nostro Legislatore ha utilizzato in un caso l’espressione “ricavi” e nell’altro ha fatto invece riferimento ai “corrispettivi” ed al “fatturato”, e per quanto la ragione di tale differenziazione ci sfugga, il valore del contributo deriva proprio dal differenziale di fatturato tra il 2019 ed il 2020 (mese di aprile), sulla base di alcuni scaglioni di ricavi.

Per rendere il quadro più chiaro, il contribuente Classe 1, con ricavi/compensi annui non superiori a 400k, ha diritto ad un contributo pari al 20% della riduzione di fatturato; il contribuente Classe 2, tra 400k e 1M di euro di ricavi/compensi, può avere fino al 15% del differenziale; infine, chi si trovi nella Classe 3, tra 1M e 5M di euro di ricavi, ha diritto a percepire un bonus pari al 10% della riduzione di fatturato.

In ogni caso il contributo minimo erogabile è di 1000 euro per le persone fisiche e di 2000 euro per i soggetti diversi (i.e. società).

L’istanza per l’accesso al finanziamento dovrà essere presentata entro il 13 agosto p.v. con apposito modello da trasmettere all’Agenzia delle Entrate che, a sua volta, valuterà la pratica, ne comunicherà l’esito positivo o meno e, dunque, procederà all’erogazione del beneficio.

Sanzioni

Si segnala, per concludere, che la sanzione amministrativa comminabile in caso di accertamento di istanza presentata in mancanza dei requisiti previsti sarebbe pari ad un importo compreso tra il 100% ed il 200% del contributo indebito, senza dimenticare il reato di cui all’art. 316-ter c.p. “Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato” punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni.

Giulia Palano
Legal Advisor and HR Managament

LA CONTRATTAZIONE DI II LIVELLO: I BENEFICI DERIVANTI DAI PIANI DI WELFARE AZIENDALE

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Le PMI e le micro imprese italiane si fanno spesso scoraggiare di fronte alla possibilità di adottare un piano di welfare aziendale. Questo perchè lo ritengono troppo costoso e non ugualmente utile.
Tuttavia, in tempo di crisi post Covid19 è necessario focalizzarsi sugli strumenti che la Legge ci mette a disposizione per incentivare la produttività dei dipendenti ed acquisire il diritto ad ottenere benefici fiscali.
Le Leggi di Stabilità 2016 e 2017, hanno introdotto ed ampliato la detassazione dei benefici erogati tramite accordi di welfare aziendale, confermata dalla Finanziaria 2018, così favorendo quei servizi che i datori di lavoro mettono a disposizione dei dipendenti e loro familiari per finalità di istruzione, educazione, ricreazione, previdenza complementare, assistenza sociale e sanitaria, tramite contrattazione di II livello.
Proviamo a creare un focus sui consistenti benefici fiscali, e non solo, che tali piani possono produrre.

1. ATTRACTION & RETENTION: IL BENESSERE AL PRIMO POSTO!

Adottare piani di welfare aziendale aumenta il grado di attrattività e ritenzione delle imprese agli occhi della forza lavoro, che richiede all’organizzazione di appartenenza più benessere sul posto di lavoro, un costante accrescimento culturale ed il tanto acclamato work-life balance.
In tempo di #Covid19 il ricorso diffuso allo smart working ha fatto discutere. Questa metodologia di lavoro pur non riscontrando il favore di tutti, ha rappresentato però un rimedio al blackout totale delle imprese italiane, che, conseguentemente, sono riuscite a mantenere accettabili livelli occupazionali.
Il lavoro agile è un beneficio bilaterale per aziende e dipendenti anche in tempi ordinari. Esso consente ai lavoratori di adempiere ai propri doveri da casa senza danno per la produttività, accresce il grado di fiducia azienda – lavoratore e stimola il senso di responsabilizzazione del dipendente senza spreco di risorse.
Lo smart working fa venir meno il diritto al buono pasto, giacché a causa della mancata presenza in azienda non è più fiscalmente giustificabile, ma ciò ha fornito lo spunto per individuare altre forme di sostegno al reddito come il buono wi-fi, il buono corrente elettrica, il buono smart-phone, e via dicendo.
Insomma, al di là delle novità che il Legislatore vorrà introdurre in tema per favorire l’accordo delle parti sociali, tramite i contratti di welfare aziendale il datore di lavoro riconosce un plus al lavoratore rispetto al c.d. minimo sindacale garantito dai CCNL di categoria.

2. BENEFICI FISCALI: UN SISTEMA A VANTAGGI DI IMPRESE E DIPENDENTI

Le iniziative di welfare aziendale garantiscono, inoltre, alcuni vantaggi fiscali ad aziende e dipendenti.
Per l’azienda il vantaggio più immediato consiste nel diritto di dedurre i costi dei servizi offerti ai dipendenti dall’imponibile IRES (la cui aliquota è attualmente del 24%).
Per il dipendente, invece, il beneficio risiede nella riduzione dei contributi a suo carico e dell’aliquota IRPEF, che in alcuni casi e con talune modalità viene completamente azzerata rispetto all’aumento dello stipendio.
Ad esempio, un’azienda con imponibile IRES di 1 milione di euro dovrebbe versare un’IRES di 240mila euro. Adottando un piano di welfare contenete servizi di sostegno ai dipendenti per un costo complessivo di 100mila euro, dedurrebbe integralmente tale importo dall’imponibile portandolo a 900mila euro, con un calo conseguenziale di 24mila euro dell’imposta da versare.
Lato dipendente, un aumento in busta paga di 2.000 euro lordi annui al netto di imposte e contributi ammonterebbe a 1.200 euro circa. Se lo stesso importo fosse erogato nell’ambito di un piano di welfare negoziato, i 2.000 euro non subirebbero alcuna trattenuta se l’avente diritto convertisse il premio di risultato in iniziative di sostegno in ambito previdenziale, sanitario, sociale, educativo, ricreativo, etc. Se, invece, scegliesse il pagamento in denaro, pagherebbe un’aliquota IRPEF c.d. flat del 10% senza cumulo con altri redditi e la sua quota di contributi del 9,19%.
È bene precisare che la detassazione dei premi vale solo se il piano di welfare è offerto alla generalità dei dipendenti o ad una categoria omogenea di essi. Se, diversamente, i piani fossero riservati solo a lavoratori determinati, non si potrebbe usufruire delle agevolazioni fiscali e gli eventuali bonus erogati verrebbero assoggettati alla legislazione ordinaria prevista dal TUIR (art. 51, comma 3°) in tema di fringe benefit.
Infine, se i vantaggi fiscali per i dipendenti si applicano sia ai piani di welfare basati su un contratto sia a quelli istituiti su base volontaria dall’impresa, la detassazione del reddito d’azienda vale soltanto per le iniziative di welfare basate su un contratto. Su quelle concesse volontariamente dal datore di lavoro la deducibilità non sarà del 100%, bensì sarà ridotta al 5 per mille (0,5%).

Giulia Palano
Legal Advisor and Human Resources Management

Compilazione dell'F24 - start up innovative - acconto Ires

Detrazione Iva su fatture a cavallo d’anno.

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Quando ci si trova a cavallo d’anno, sono diversi gli elementi contabili e fiscali da tenere in considerazione.
Uno di questi è sicuramente quello della detrazione dell’iva.

Cosa succede solitamente

Nel corso dell’anno, la regola della detrazione si basa sul giorno di ricezione della fattura.
In particolare, se una fattura che riporta la data del mese precedente, perviene al cliente entro il giorno della liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto riferita a quel mese, da diritto alla detrazione dell’imposta.
Per fare un esempio pratico, se una fattura datata 23 gennaio viene ricevuta e annotata entro il 16 febbraio, l’iva contenuta in fattura può essere portata in detrazione il 16 febbraio.
Se viene ricevuta e annotata dopo il 16, può concorrere alla liquidazione di febbraio che si effettua il 16 marzo.

Cosa succede a cavallo d’anno

Questa stessa metodologia si applica per tutto l’anno ad eccezione dell’ultimo mese.
Per quanto riguarda le fatture di dicembre, la questione cambia a seconda del mese di ricezione.
Non è più la ricezione entro il 16 del mese successivo la discriminante, ma solamente il mese e la data di registrazione.
Questo discorso vale ovviamente unicamente ai fini iva, restando esclusa la competenza dei costi e dei ricavi che continua ad essere per cassa per quanto riguarda i professionisti e per competenza per i soggetti Ires o per le ditte individuali.
Facendo anche qui un esempio pratico, abbiamo 3 possibili situazioni:
1) fattura datata dicembre, ricevuta e registrata a dicembre. In questo caso l’iva in fattura concorrerà alla liquidazione del mese di dicembre (il 16 gennaio).
2) fattura datata dicembre, ricevuta dallo SDI a gennaio (anche il primo). In questo caso l’iva non potrà essere detratta il 16 gennaio, ma il 16 febbraio.
3) fattura datata dicembre ricevuta a dicembre, ma registrata a gennaio. In questo caso l’iva va registrata in un apposito registro costituito relativo all’iva dell’anno precedente e sarà recuperabile solo in seguito alla dichiarazione annuale iva riferita all’anno precedente.
In questo caso, se la fattura è datata 2019, ricevuta nel 2019, ma registrata nel 2020, l’iva si porterà in detrazione con la dichiarazione iva 2020 relativa all’anno 2019.

Dott. Marco Palano 07/01/2020

codici tributo - modello di pagamento unificato - 730/2017 - imposte sui redditi - rottamazione - modello rli

Secondo acconto IRPEF e IRES 2019 in scadenza oggi

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Oggi 2/12/2019 scade il secondo acconto che interessa i redditi di persone fisiche e società.

Va innanzitutto ricordato che la scadenza originaria era il 30 novembre, ma è stata posticipata ad oggi in quanto il 30 cadeva di sabato.

Modalità per il pagamento delle imposte

Nella previsione del legislatore, i contribuenti che presentano la dichiarazione dei redditi devono versare le imposte, utilizzando il Modello F24.

In generale, i versamenti delle imposte sui redditi (Irpef o Ires) avvengono in 2 fasi: il saldo relativo all’anno oggetto della dichiarazione e il primo acconto per l’anno successivo in un primo momento, e il secondo acconto in un secondo momento.

Termini

Salvo proroghe, il saldo e l’eventuale prima rata di acconto devono essere versati entro il 30 giugno dell’anno in cui si presenta la dichiarazione, oppure entro i successivi 30 giorni pagando una maggiorazione dello 0,40%. La scadenza per l’eventuale seconda o unica rata di acconto è invece il 30 novembre.

Quest’ultima è la data che interessa oggi i contribuenti.

Soggetti interessati

Come già anticipato, sono interessati a questa scadenza sia le persone fisiche, sia le società di capitali.

Per quanto riguarda le persone fisiche, l’acconto Irpef è dovuto sull’imposta dichiarata in quell’anno (riferita, quindi, all’anno precedente), al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta, delle ritenute e delle eccedenze e deve essere versato in una o due rate, a seconda dell’importo:

  • Un unico versamento, entro il 30 novembre, se l’acconto è inferiore a 257,52 euro
  • Due rate, se l’acconto è pari o superiore a 257,52 euro; la prima pari al 40% entro il 30 giugno (insieme al saldo), la seconda – il restante 60% – entro il 30 novembre.

Nonostante questo, il contribuente che prevede di dichiarare, l’anno successivo, una minore Irpef (a causa, ad esempio, di oneri più alti o di redditi più bassi) può determinare gli acconti da versare sulla base di tale imposta inferiore.

Per quanto attiene le società di capitali ed enti equiparati, restano ferme le stesse scadenze, con l’unica differenza sull’imposta da versare che in questo caso sarà l’Ires.

Inoltre, per i contribuenti che presentano il modello 730 e hanno un sostituto d’imposta, le operazioni di conguaglio – vale a dire la trattenuta degli importi a debito o il rimborso di quelli a credito, risultanti dalla liquidazione della dichiarazione – sono effettuate direttamente dal sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), a partire dal mese di luglio.

Novità decreto fiscale 2020

Importanti novità sono state introdotte con l’adozione dell’articolo 58 del Decreto fiscale 2020.

Con la richiamata disposizione è stato previsto, che gli acconti Irpef, Ires e Irap debbano essere corrisposti in due rate, ciascuna nella misura del 50% ovvero un’unica rata pari al 90%.

Soggetti interessati a tale modifica saranno  i contribuenti che, contestualmente:

  • esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, le attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa, prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli Isa;
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun Isa, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.
  • applicano il regime forfetario agevolato
  • applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità
  • determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
  • ricadono nelle altre cause di esclusione dagli Isa.

Per questi ultimi soggetti sarà quindi necessario un ricalcolo della seconda rata (dal 60% al 50%) o unica rata (dal 100% al 90%), con una conseguente rimodulazione del saldo previsto per Giugno 2020.

 

                                                                                                               Dott. Giovanni Mioni 02/12/2019

Tasse - proroga - Modello 730 - Web Tax

Una vera e propria “tegola” iva sulle scuole guida

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Con la sentenza C-449/17 del 14 marzo 2019, la Corte di Giustizia UE ha interpretato la nozione di “insegnamento scolastico o universitario” in tema di esenzione Iva.

La normativa

In Italia questo aspetto è regolamentato dall’articolo 10, comma 1, numero 20, D.P.R. 633/1972, secondo cui sono esenti “Le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del Terzo settore di natura non commerciale, comprese le prestazioni relative all’alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale”.

Con la risoluzione 134/E/2005 l’Agenzia delle entrate includeva nell’ambito di esenzione, gli insegnamenti delle scuole guida in quanto le prestazioni didattiche avevano finalità simili a quelle erogate dagli organismi di diritto pubblico.

L’interpretazione dei giudici dell’Unione

La corte di giustizia ha invece stabilito con la sentenza sopra citata, che la “nozione di “insegnamento scolastico o universitario” ai fini del regime Iva, si riferisce, in generale, a un sistema integrato di trasmissione di conoscenze e di competenze avente ad oggetto un insieme ampio e diversificato di materie, nonché all’approfondimento e allo sviluppo di tali conoscenze e di tali competenze da parte degli allievi e degli studenti, di pari passo con la loro progressione e con la loro specializzazione in seno ai diversi livelli costitutivi del sistema stesso”.

Secondo la loro interpretazione, l’insegnamento ai fini dell’ottenimento della patente, non costituisce di per se trasmissione di conoscenze e di competenze aventi ad oggetto un insieme ampio e diversificato di materie, nonché al loro approfondimento e al loro sviluppo. Di conseguenza le scuole guida non possono beneficiare della deroga alla disposizione generale secondo cui l’iva si applica su ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo.

L’adeguamento dell’Agenzia delle Entrate

L’agenzia delle entrate, con la risoluzione 79/E/2019 si è adeguata alla sentenza europea prevedendo dunque l’assoggettabilità ad iva delle attività aventi ad oggetto i corsi di preparazione all’esame di guida, sia teorici che pratici.

La retroattività della disposizione

L’adeguamento non riguarda solo l’anno in corso, ma tutti gli anni accertabili ai fini Iva.

In base a ciò, le scuole guida dovrebbero versare all’erario l’imposta sul valore aggiunto delle operazioni oggetto del cambiamento avvenute dal 2014 ad oggi.

Cosa comporta questo? Oltre al versamento del tributo, le scuole guida dovranno trasmettere le dichiarazioni iva integrative dal 2014 ad oggi, senza l’applicazione di sanzioni.

Un duro colpo per la categoria

Se le cose non dovessero cambiare, i soggetti coinvolti dovrebbero versare migliaia di euro all’erario, cifre che non riuscirebbero mai a recuperare dai propri vecchi clienti con i quali avevano già pattuito un prezzo.

A mio giudizio si tratta di una decisione inconcepibile che porterebbe alla chiusura di centinaia, se non migliaia di attività in tutta Italia.

Tra gli aggravi che questa disposizione comporterebbe, non c’è infatti solamente il versamento dell’iva sulle operazioni effettuate, ma ce ne sono altri. Bisogna infatti mettere su un meccanismo di:

  • note di variazione in aumento;
  • dichiarazioni integrative di ogni anno;
  • ricalcolo della detraibilità derivante dal meccanismo del pro-rata.

Sono tutte attività che ovviamente comportano un costo per la prestazione del professionista che se ne dovrà occupare.

Una vera e propria “tegola” sulla categoria che si è già mossa per contrastare la disposizione, almeno per quanto riguarda il pregresso.

In media una scuola guida dovrebbe versare all’erario circa 100.000 €. Non serve un esperto del settore per capire che più della metà dovrebbero dichiarare fallimento, a prescindere dalla modalità di versamento e da un eventuale pagamento a rate.

Si rimane in attesa di ulteriori chiarimenti da parte del legislatore.

Dott. Marco palano 11/09/2019

Tasse - proroga - Modello 730 - Web Tax

Definizione agevolata: rottamazione ter

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Domani 31 luglio, scade il pagamento relativo alla definizione agevolata, la c.d. rottamazione ter.

Soggetti interessati

Come molti sapranno, i termini per presentare la domanda di adesione erano stati allungati dal 30/04 al 31/07. Cos’ha comportato questo? Che il pagamento di domani scade solo ed esclusivamente per i contribuenti che hanno presentato domanda entro il 30 aprile. Per tutti gli altri, la prima rata sarà il 30/11/2019 e dovranno presentare domanda di adesione entro il 31 luglio.

Cartelle coinvolte

I carichi coinvolti in questa terza edizione della rottamazione sono quelli affidati all’agente della riscossione tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017. Sono esclusi dunque tutti i ruoli affidati all’Agenzia entrate-riscossione a partire dal 1 gennaio 2018.

Secondo il sottoscritto, questo sistema penalizza quei soggetti, i cui carichi sebben di competenza remota, sono stati affidati solo nel 2018 all’agente della riscossione. Un sistema più coerente, sarebbe quello di poter includere nella rottamazione ter tutti i carichi di competenza 1.01.00-31.12.17 a prescindere dalla data di affidamento all’agente della riscossione.

Termini di pagamento e numero rate

A differenza delle precedenti versioni, in cui le rate potevano essere scelte da un minimo di 1 a un massimo di 5, nella nuova definizione agevolata si può dilazionare il pagamento fino a 18 rate. Di queste 18, solo le prime 2 scadono nel 2019, rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre, mentre tutte le altre sono spalmate nei successivi 4 anni per un totale di 4 rate annue, rispettivamente il 28/02, il 31/05, il 31/07 e il 30/11.

La maggior parte del debito è diluito nelle prime 2, il cui ammontare di ciascuna sarà pari al 10% del totale delle somme dovute.

C’è un’eccezione al numero massimo di rate.

Potevano aderire alla rottamazione ter, anche i soggetti decaduti dalla rottamazione bis, purché in regola con le rate scadute al 7 dicembre 2018. Successivamente è stata estesa la possibilità anche ai soggetti non in regola al 7 dicembre, prevedendo per questi ultimi un massimo di 10 rate.

Stesso discorso per i soggetti che erano in regola con la rottamazione bis che, per effetto della rottamazione ter, sono stati inclusi automaticamente nella nuova definizione agevolata, con suddivisone del debito residuo in 10 rate.

Effetti dell’adesione

L’adesione produce l’effetto di interrompere le procedure esecutive iniziate nei confronti dei contribuenti e bloccherà anche l’inizio di nuove procedure esecutive o cautelari.

Per poter aderire però è necessario rinunciare ad eventuali liti pendenti aventi ad oggetto i carichi che si vogliono rottamare.

Mancato pagamento

Che succede se si salta il pagamento di una rata?

Rispetto alle precedenti versioni, l’agenzia delle entrate si è ammorbidita dal punto di vista del ritardo.

Sarà infatti possibile pagare, senza decadere, entro il 5° giorno successivo alla scadenza.

La prima rata che ha scadenza 31 luglio, può infatti essere pagata senza conseguenze entro il 5 agosto.

Superato quel limite, si decade ufficialmente dalla rottamazione e le somme residue dovranno essere pagate con la maggiorazione delle sanzioni e gli interessi precedentemente rimossi.

Modalità di pagametno

Ricordiamo velocemente le modalità di pagamento messe a disposizione dall’agenzia delle entrate.

Il rav relativo alla scadenza si può pagare infatti:

  • collegandosi al sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it e accedendo alla sezione “Servizi”;
  • tramite l’App Equiclick;
  • agli uffici postali e in banca;
  • tramite l’home banking del Suo istituto di credito o di Poste Italiane (se correntista);
  • agli sportelli automatici bancari e postali abilitati;
  • presso i tabaccai convenzionati con Banca 5 SpA;
  • presso i punti Sisal e Lottomatica;
  • presso gli sportelli dell’agenzia entrate-riscossione di cui può trovare l’elenco collegandosi al portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it e accedendo alla sezione “Trova sportello”.

Come aderire (per i soggetti che intendono aderire sfruttando la riapertura dei termini)

L’adesione può essere fatta autonomamente con il canale telematico dell’agenzia entrate-riscossione, utilizzando le proprie credenziali INPS, Entratel, SPID o carta nazionale dei servizi.

In alternativa si può aderire presentando domanda allo sportello o rivolgendosi al proprio consulente di fiducia.

Dott. Marco Palano 30/07/2019

 

Tempistiche per l’emissione di una fattura elettronica

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Sono passati quasi 5 mesi dall’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica e, sebbene ancora in molti sembrano resistere al cambiamento, la stragrande maggioranza dei contribuenti ha ormai assorbito il nuovo adempimento.

È anche vero che per venir incontro ai contribuenti, il legislatore ha previsto per questi primi mesi di non erogare sanzioni nel caso in cui la fattura non dovesse essere emessa nelle tempistiche previste dalla legge.

Vediamo in modo molto semplice com’era la normativa di riferimento prima della riforma della fatturazione elettronica, cosa è previsto in questa situazione di passaggio e come sarà a partire dal 1 luglio 2019.

Prima della fatturazione elettronica

La norma generale, così come stabilito dal DPR 633 del 1972, prevedeva che la fattura dovesse essere emessa nel momento di effettuazione dell’operazione, così come fissato nell’art. 6.

Questo voleva dire che doveva essere emessa al momento della spedizione o consegna dei beni, nel caso in cui si trattava di una cessione di beni, oppure al momento del pagamento nel caso di prestazioni di servizi.

Se un professionista riceveva un pagamento il 24/03, la fattura non doveva essere emessa oltre quella data, che rappresentava il termine ultimo di emissione.

Come sono cambiate le cose con la fatturazione elettronica

Con la fatturazione elettronica questo sistema è stato stravolto. La data che ha assunto rilevanza ai fini della verifica della regolarità di emissione è quella di invio al sistema di interscambio.

Ricordiamo nuovamente che il sistema d’interscambio è un portale dell’agenzia delle entrate che funge da tramite tra chi emette e chi riceve una fattura elettronica.

Quest’ultimo, in un arco temporale che va dalle 2-3 ore ai 4-5 giorni dall’invio, può validare o scartare un file ricevuto.

Una volta approvata dallo SDI si può considerare ufficialmente emessa.

In caso di scarto invece il contribuente deve mandare nuovamente lo stesso file, depurato dell’errore segnalato dallo SDI.

Ma tornando alla tempistica di emissione, cosa ha previsto il legislatore?

Sembra evidente come rispetto al passato, ci siano dei limiti tecnici che impediscono l’emissione con le stesse tempistiche precedenti.

Per sopperire a questo fatto è stato previsto con il Decreto Legge n. 119 Collegato alla Finanziaria 2019 di poter emettere la fattura entro 10 giorni dall’operazione.

Grazie a questo scarto temporale il contribuente avrà la possibilità di emetterla regolarmente senza dover modificare troppo la routine del proprio lavoro.

L’unica cosa che bisognerà tenere in considerazione è l’obbligo di annotazione della data dell’operazione.

Se ad esempio un professionista riceve un pagamento il 28 settembre, può emettere e trasmettere allo SDI la fattura entro l’8 ottobre, purché sia indicato nella descrizione che il pagamento è avvenuto il 28 settembre.

Stessa cosa se un fornitore di un ristorante consegna un bene il 28 settembre.

Potrà emettere la fattura entro l’8 ottobre indicando però la data di spedizione e il n. di documento di trasporto, che resta tuttora obbligatorio.

Cosa è stato previsto per i primi 6 mesi?

Il legislatore, come detto in precedenza, per venire incontro ai contribuenti in questa prima fase, ha previsto dei margini più larghi.

La fattura può infatti essere emessa e inviata allo SDI senza sanzioni entro il termine della liquidazione iva del periodo.

Facciamo ancora un esempio per chiarire meglio.

Se un professionista che liquida trimestralmente l’IVA ha ricevuto un pagamento il 5 gennaio, ha tempo fino al 16 maggio, data della liquidazione dell’IVA del primo trimestre per emettere e inviare regolarmente la fattura, senza ricevere sanzioni. Entro la liquidazione del periodo successivo le sanzioni sono invece ridotte al 20%.

Se invece liquida l’IVA mensilmente, per un pagamento ricevuto il 5 aprile, può emettere la fattura senza sanzioni entro il 16 maggio.

Cosa accade all’IVA in questa situazione?

Vediamo entrambi i punti di vista, quello del venditore/prestatore e quello dell’acquirente.

Torniamo all’esempio fatto in precedenza del professionista che emette e invia l’8 ottobre una fattura relativa a un pagamento ricevuto il 28 settembre.

Quando dovrà versare l’IVA? Il 16 ottobre o il 16 novembre?

La risposta giusta è la prima. Anche se la fattura viene inviata allo SDI l’8 ottobre, la competenza resta quella di settembre e quindi la relativa IVA va versata il 16 ottobre.

Stesso discorso vale ovviamente per l’acquirente, che potrà portarsi l’IVA in detrazione a settembre, mese in cui è avvenuto il pagamento.

Dott. Marco Palano 14/05/2019

Rottamazione ter

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Il 30 aprile 2019 scade la possibilità di presentare la domanda di adesione alla rottamazione ter, la terza tranche di definizione agevolata prevista dopo la prima introdotta alla fine del 2016.

Questo tipo di istituto consente di estinguere debiti affidati all’agente della riscossione tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017 pagando solamente il debito originario al netto di sanzioni e interessi.

Nel caso delle sanzioni per violazione del codice della strada, vengono cancellate solamente gli interessi e le maggiorazioni, restando invece integra la sanzione orginaria dovuta.

Cosa si paga? Oltre al tributo, il contribuente sarà tenuto a pagare l’aggio, le spese per procedure esecutive e le spese di notifica. A questi si aggiunge il tasso d’interesse per pagamento dilazionato, cosa che non c’è in caso di pagamento in un’unica rata.

Numero di rate

Il numero di rate è una delle decisioni fondamentali da prendere quando si aderisce alla rottamazione perchè, per importi consistenti, inciderà sul valore dei singoli pagamenti dovuti.

Ma in quante rate si può pagare?

Nella prima rottamazione si potevano pagare da 1 a 5 rate, scadenti in parte nell’anno della richiesta e in parte nell’anno successivo.

Con la rottamazione ter il legislatore ha voluto spalmare su più anni i pagamenti dovuti dai contribuenti in modo da venir incontro a quei soggetti che trovandosi in difficoltà economica più o meno conclamata, potevano aver difficoltà a pagare tutte le rate entro 1 anno e mezzo dalla domanda.

Le rate previste per quest’ultima ondata di definizione agevolata sono fino a un massimo di 18 così distribuite:

-2 rate pari al 10% dell’importo totale nel 2019 e più precisamente il 31 luglio e il 30 novembre.

-4 rate annuali fino al 2023 con scadenza 28/02, 31/05, 31/08, 30/11

Pagamenti in ritardo

Un altro cambiamento rispetto alle precedenti versioni introdotto dalla rottamazione ter è la tolleranza sui ritardi di pagamento.

Prima per decadere dalla rottamazione con conseguente re iscrizione degli importi a ruolo, avveniva anche in caso di ritardo di 1 giorno.

Ora al contribuente è data la possibilità di pagare con un ritardo di 5 giorni prima di perdere i benefici della rottamazione.

Non tutti i carichi sono però rottamabili.

Carichi rottamabili e non

Non sono rottamabili:

  • Recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea;
  • Crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
  • Multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • Sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

Si può invece richiedere la definizione agevolata per:

  • Debiti per i quali non è mai stata chiesta una precedente Definizione agevolata;
  • Debiti per i quali si era già aderito alle precedenti edizioni delle “rottamazioni” (DL n. 193/2016 e DL n. 148/2017), e non si era provveduto al pagamento delle rate;
  • Debiti per i quali non è mai stata presentata domanda di Definizione e, per effetto di pagamenti già effettuati, risultano ancora dovute unicamente le somme a titolo di sanzioni e interessi di mora.

Anche qui si nota subito una differenza con le precedenti versioni. Con la rottamazione bis infatti non si potevano includere carichi precedentemente finiti nella prima rottamazione in seguito al mancato pagamento di una rata e conseguente decadimento. Questi ultimi addirittura ci finiscono dentro automaticamente, senza la necessità di presentare alcuna domanda.

L’unico requisito perché questo si verifichi, è una situazione di pagamento regolare al 7 dicembre delle rate di luglio, settembre e ottobre 2018.

Prospetto informativo.

L’agenzia delle entrate-riscossione ha introdotto un prospetto informativo scaricabile dalla propria area riservata con cui è possibile conoscere in anticipo rispetto alla ricezione della comunicazione delle somme dovute, quali carichi possono essere inclusi e quali no e per quali importi. In questo modo si può decidere anche in base alle proprie disponibilità economiche quali cartelle e quali singoli carichi includere nella richiesta di definizione agevolata.

L’area riservata si trova sul sito https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/cittadini/EstrattoConto/ dove bisogna entrare con le proprie credenziali Spid, Inps o Fisconline e andare nella sezione “definizione agevolata” posta sulla sinistra, all’interno della quale si può accedere al prospetto informativo.

Presentazione della domanda

Termini

La scadenza per presentare la domanda è il 30 aprile 2019. Entro il 30 giugno l’Agenzia delle entrate-riscossione è tenuta a inviare al contribuente la comunicazione delle somme dovute, un documento che certifica l’accoglimento dell’istanza e tutte le date in cui bisogna effettuare i versamenti.

Modalità

La richiesta può essere fatta attraverso 3 diversi canali:

  • Online in modalità “Fai da te”;
  • Attraverso lo sportello;
  • Attraverso la casella pec competenze in base al territorio, sia autonomamente che tramite un intermediario.

Conseguenze

La presentazione della domanda comporta numerosi vantaggi per il contribuente.

Oltre a versare una somma inferiore per via della decurtazione di sanzioni e interessi di mora, vengono interrotte tutte le procedure esecutive iniziate e non saranno avviate nuove procedure cautelari o esecutive.

Inoltre con la presentazione si sospendono i termini di prescrizione e decadenza dei carichi e si sospendono le rateizzazioni avviate precedentemente su carichi rientrati nella definizione agevolata.

Una cosa importante da considerare è che, un debito inserito in definizione agevolata, non potrà essere soggetto a una nuova rateizzazione in futuro.

Dott. Marco Palano 08/04/2019

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AAA PRATICANTE CERCASI

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Buongiorno a tutti,

con la presente annuncio la nostra volontà di iniziare una collaborazione professionale presso il nostro studio.

Il profilo che cerchiamo è quello di un/una laureando/a magistrale all’ultimo anno che debba svolgere il tirocinio curriculare o di un/una laureato/a magistrale che necessita di uno studio per svolgere il tirocinio propedeutico all’esame di stato da Dottore Commercialista. Non saranno prese in considerazione richieste provenienti da soggetti che hanno compiuto il ventottesimo anno di età o che hanno conseguito/pensano di conseguire il diploma di laurea con una votazione finale inferiore a 100/110.

La sede di svolgimento sarà a Roma in Via Lima 7 (00198).

Per quanto riguarda le lingue non è richiesta la conoscenza di una lingua straniera, cosa che potrebbe però incidere a parità di tutte le altre condizioni.

Per eventuali candidature, mandare il curriculum con una breve email di presentazione al seguente indirizzo: info@studiopalano.com mettendo nell’oggetto la dicitura “Candidatura tirocinio curriculare” o “Candidatura tirocinio professionale” a seconda dei casi.

E’ possibile inoltrare la propria candidatura entro il 07/04 e la decisione finale sarà presa entro la metà di aprile.

I primissimi a mandare la candidatura saranno convocati a sostenere un colloquio tra la data di domani 12/03 e il 18/03. I colloqui per le candidature pervenute successivamente a tale data saranno fatti dall’8 aprile in poi.

Auguro a tutti una buona giornata

Dott. Marco Palano 11/03/2019

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